IL DECRETO “TARGHE STORICHE” È STATO PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE
ENTRA IN VIGORE IL TANTO ATTESO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO EMANATO DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI CHE PERMETTE DI OTTENERE LE TARGHE DI ORIGINE O COEVE ALLA NSCITA DEL VEICOLO DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO
La Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023 vede l’attesa pubblicazione del cosiddetto “Decreto targhe storiche” emanato il 4 agosto scorso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la “facoltà di ottenere le targhe di circolazione della prima iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione per i veicoli di interesse storico e collezionistico” in riferimento alla legge 178 del 30 dicembre 2020.
Le disposizioni del decreto attuativo entrano in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sono applicabili a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla predetta data. Da quel momento sarà quindi possibile dotare il proprio veicolo di interesse storico e collezionistico (individuato mediante il Certificato di Rilevanza Storica come da art. 60 del Codice della Strada) di quel prezioso corredo che ne completa le caratteristiche di originalità: un obiettivo che ASI, insieme agli altri attori, perseguivano da tempo sensibilizzando il legislatore sulla formulazione di normative nazionali che tutelino sempre di più e sempre meglio il settore del motorismo storico.
Il decreto attuativo firmato dal Ministro Matteo Salvini determina e indica chiaramente le modalità di applicazione della legge, a partire dalla richiesta che il proprietario dovrà presentare presso uno STA (Sportello Telematico dell’Automobilista) o un Ufficio della Motorizzazione Civile. Le istanze posso essere avanzate per i veicoli di interesse storico e collezionistico dotati di Certificato di Rilevanza Storica radiati d’ufficio o per esportazione, per quelli reimmatricolati e per quelli di origine sconosciuta. Il rilascio delle targhe storiche è soggetto al pagamento di 549,00 euro per gli autoveicoli e di 274,50 euro per i motocicli e le macchine agricole.
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